Regio decreto 383/1934
Art. 113 — Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere …
Art. 113. Il Preside e il vice-preside sono nominati con decreto Reale, durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giurisdizionale.
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