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Regio decreto 383/1934

Art. 103 — Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazion…

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Art. 103. Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito. Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

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