Regio decreto 383/1934
Art. 1
Testo unico della legge comunale e provinciale Art. 1. I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorita' comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro dell'Interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.
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Abroga · 2
- D.lgs 267/08 — Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.autoritativoha disposto (con l'art. 274, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- L. 142/06 — Ordinamento delle autonomie locali.autoritativoha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) la modifica dell'art. 1; (con l'art. 64, comma 1, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 1.
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