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Regio decreto 1740/1933

Art. 96 — Sanzioni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/96parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 96. Sanzioni. Il conducente che circoli senza avere ottenuto la patente di primo o di secondo grado ovvero senza la ricevuta indicata nell'articolo 90 od il certificato di cui all'articolo 93 e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire mille a lire duemila. Alla stessa pena aumentata di un terzo soggiace il conducente il quale circoli quando la patente, la ricevuta, od il certificato gli siano stati ritirati. Chi circoli senza patente, ma avendo a fianco un conducente abilitato in funzione d'istruttore, ovvero, nei casi in cui e' prescritta la patente di terzo grado, chi circoli senza averla ottenuta o, pur avendola ottenuta, senza che essa sia valida per condurre su linee in servizio pubblico, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire mille. Quando nei casi preveduti dai due articoli precedenti egli si rifiuti di restituire la patente rispettivamente al Prefetto od al Circolo Ferroviario d'Ispezione, e' punito a norma dell'articolo 650 del Codice penale e la patente e' sequestrata.

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