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Regio decreto 1740/1933

Art. 8 — Condizioni delle licenze e delle concessioni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/8parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 8. Condizioni delle licenze e delle concessioni. Nell'atto che contiene la licenza o la concessione sono fissate le condizioni e le norme alle quali s'intendono subordinate. Per le licenze e per le concessioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 primo comma sono inoltre stabiliti la loro durata, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso e l'annuo canone. Per le licenze di cui all'art. 4 non e' fissata la durata ed e' imposto il pagamento di un canone annuo o di una somma una volta tanto, solo nei casi in cui gli accessi e le diramazioni siano stabiliti con opere visibili e permanenti. Le licenze e le concessioni s'intendono in tutti i casi accordate: a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi; b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi; c) colla facolta' dell'Amministrazione competente di imporre nuove condizioni. Nello stabilire la misura delle somme dovute si avra' riguardo alle soggezioni che derivano alla strada. Si avra' riguardo anche al valore economico della concessione o della licenza ed al vantaggio che il concessionario ne ricava, quando la concessione del suolo o dell'uso costituisca l'oggetto precipuo dell'intrapresa. Nelle licenze o concessioni la durata e' determinata con criterio discrezionale dall'Autorita' concedente, ma non puo' eccedere gli anni ventinove. Le licenze e le concessioni sono rinnovabili alla scadenza ed in qualunque momento possono essere revocate dall'Autorita' concedente quando concorrano giusti motivi. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto dei servizi pubblici e' determinata in relazione alla durata prevista per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

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