Regio decreto 1740/1933
Art. 76 — Obblighi inerenti alle targhe di riconoscimento
Art. 76. Obblighi inerenti alle targhe di riconoscimento. E fatto obbligo ai proprietari di autoveicoli, compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, di curare: 1° che la targa di riconoscimento sia fissata solidamente nella parte posteriore dell'autoveicolo; 2° che la targa stessa sia collocata ed illuminata in modo da rispondere sempre alle prescrizioni dell'articolo 72 del presente decreto; 3° che la targa stessa sia rinnovata in caso di deterioramento.
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