Regio decreto 1740/1933
Art. 67 — Modo per ottenere la licenza di circolazione
Art. 67. Modo per ottenere la licenza di circolazione. La domanda per ottenere la licenza di circolazione e' presentata alla Prefettura nel cui territorio e' compreso il comune di residenza del richiedente, allegando il certificato di residenza, rilasciato dal Podesta', assieme al certificato di approvazione, ed esibendo, per gli automobili nuovi di fabbrica, l'attestazione di origine rilasciata dalla casa costruttrice o da un suo legale rappresentante e vistata dal Prefetto. Per gli automobili di proprieta' dell'Amministrazione dello Stato, non occorre la presentazione dell'attestazione di origine.
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