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Regio decreto 1740/1933

Art. 54 — Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/54parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 54. Definizione degli autoveicoli e competenza per la vigilanza. Sotto la denominazione di autoveicoli sono compresi tutti i veicoli a trazione meccanica destinati a circolare senza guida di rotaie sulle strade ed aree pubbliche, e sulle strade che siano riservata unicamente alla circolazione di essi (autostrade). Gli autoveicoli sono soggetti alle norme del presente decreto, e, per quanto forma oggetto del presente titolo, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Comunicazioni (Ispettorato Generale Ferrovie, Tramvie ed Automobili). Agli effetti del presente decreto sono considerati autoveicoli: a) gli automobili (autovetture, autocarri, trattrici stradali e simili); b) i motocicli, le motocarrozzette e i motofurgoncini. Gli autoveicoli di cui alla lett. b) sono quelli a due o tre ruote nei quali il conducente deve stare a cavalcioni sul telaio. Non sono soggetti alle norme del presente titolo, salvo che sia espressamente disposto: 1° Gli autoveicoli di cui alla lett. b) del secondo capoverso del presente articolo. 2° I pattini a motore con conducente in piedi. 3° Le trattrici agricole quando non siano adibite n servizi di traino su strade, i compressori stradali e le locomobili, anche se utilizzino il loro motore per il dislocamento, purche' non siano capaci di superare la velocita' di chilometri quindici all'ora. Sono esclusi inoltre i veicoli a trazione elettrica con presa di corrente da filo di linea adibiti a servizio pubblico, ai quali si applicano le disposizioni vigenti per le tramvie.

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