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Regio decreto 1740/1933

Art. 47 — Freni Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di nor…

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/47parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 47. Freni Tutti i veicoli a trazione animale debbono essere muniti di freno mantenuto sempre in condizioni di normale efficienza e disposto in modo da poter essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Sono esclusi da tale obbligo i carri agricoli quando circolino su strade pianeggianti. La qualita' dei carri agricoli deve risultare dalla targa prescritta nell'articolo 45. E' vietato per i veicoli di qualunque natura l'uso del freno a scarpa. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento.

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