Regio decreto 1740/1933
Art. 36 — Velocita'
Art. 36. Velocita'. E' obbligo del conducente regolare la velocita' dei veicoli in modo che, avuto riguardo al loro tipo, sistema di frenatura e peso, alle caratteristiche e condizioni delle strade e ad altre speciali circostanze di' qualsiasi natura, essa non costituisca pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e causa di disordine o di intralcio per la circolazione. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada a visuale non libera ed in curva, in prossimita' delle scuole, dei crocevia e delle biforcazioni, nelle forti discese, nelle ore notturne, nei casi di nebbia, di foschia o di polvere, nei passaggi stretti o ingombrati, nell'attraversamento degli abitati o comunque di tratti di strada fiancheggiati da case. Ogni veicolo deve altresi' rallentare la velocita' e, occorrendo, anche fermarsi quando riesca malagevole l'incrocio con altri veicoli, quando i pedoni che si trovino sul suo percorso tardino a scansarsi, e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segno di spavento. Alla osservanza delle disposizioni precedenti sono tenuti anche i conducenti di bestie da tiro, da soma e da sella. Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire venticinque a lire duecento. Quando il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilita', determinata da nebbia, foschia, polvere, o da altre cause, il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.
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