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Regio decreto 1740/1933

Art. 2 — Opere e depositi sulle strade

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/2parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 2. Opere e depositi sulle strade. Nessuno puo', senza mandato o licenza dell'Autorita' competente, fare opere o depositi, anche temporanei, sulle strade. Oltre l'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di essa e' sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usare le opportune cautele, in modo da mantenere libera la circolazione e sicuro il passaggio; e particolarmente deve, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accesi i lumi che possano, a conveniente distanza, avvertire dei lavori o scavi intrapresi, o dei materiali, palchi e steccati che comunque occupassero qualunque porzione della pubblica via. Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille. Qualora la contravvenzione sia stata commessa nonostante la diffida dell'Autorita' amministrativa, l'ammenda e' da lire cento a lire duemila.

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