Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1740/1933Art. 127
Regio decreto 1740/1933

Art. 127 — Competenza territoriale per l'azione di danni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/127parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 127. Competenza territoriale per l'azione di danni. Le azioni per risarcimento dei danni prodotti a persone od a Base dai veicoli circolanti su strade od aree pubbliche possono essere dal danneggiato promosse davanti all'Autorita' competente, nel luogo ove il danno si sia verificato, purche' non siano trascorsi due mesi dal giorno in cui e' avvenuto il fatto che ha prodotto il danno.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1740/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 126 Art. 128 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.