Regio decreto 1740/1933
Art. 125 — Competenza a giudicare
Art. 125. Competenza a giudicare. Le contravvenzioni prevedute nel presente decreto sono in ogni caso di competenza del Pretore. Questi, quando in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni compiute, si tenga di infliggere soltanto la pena della ammenda, deve pronunziare condanna mediante decreto penale, salvo nei casi indicati dall'articolo 506 capoverso secondo, del Codice procedura penale. Nello stesso decreto e' disposta, quando ricorra, la sospensione dall'esercizio dell'arte, professione, commercio e mestiere. In ogni caso il ritiro delle licenze o patenti e' di competenze delle autorita' che le hanno accordate.
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