Regio decreto 1740/1933
Art. 115 — Aumento di pene
Art. 115. Aumento di pene. Le pene stabilite dal presente decreto sono aumentate: 1° se il contravventore si sia servito di un autoveicolo che non gli apparteneva e senza l'autorizzazione di chi aveva il diritto di disporne; 2° quando la contravvenzione sia connessa con quella preveduta nell'articolo 33 del presente decreto per non aver il conducente ottemperato all'ordine di fermarsi o per aver reso impossibile, trasgredendo agli obblighi impostigli in detto articolo, l'immediato accertamento della contravvenzione.
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