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Regio decreto 1740/1933

Art. 113 — Facolta' dei comuni per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/113parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 113. Facolta' dei comuni per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa. E' in facolta' dei comuni dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e per quei servizi pubblici da noleggio, i cui esercenti abbiano le rimesse nell'ambito del proprio territorio. E' parimenti in facolta' dei comuni emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per i servizi suddetti purche' non richiedano nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneita' fisica, morale e tecnica dei conducenti, ovvero a subordinare la circolazione degli autoveicoli stessi a verifiche di carattere tecnico. Qualora i loro funzionari ufficiali od agenti ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne daranno notizia al Circolo Ferroviario d'Ispezione agli effetti del n. 1 della prima parte dell'articolo 81. Le prescrizioni di cui e' menzione nel presente articolo debbono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministro per le Comunicazioni.

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