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Regio decreto 1740/1933

Art. 111 — Facolta' del Ministro per le Comunicazioni

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/111parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 111. Facolta' del Ministro per le Comunicazioni. Il Ministro per le Comunicazioni determina: 1° le dimensioni, le forme i colori delle segnalazioni da apporsi dalle aziende esercenti ferrovie o tramvie a norma dell'articolo 28; 2° le categorie di autoveicoli che devono essere muniti di dispositivi meccanici per le segnalazioni prescritte dall'articolo 30; 3° le caratteristiche dei silenziatori e l'ubicazione dei tubi di scarico di cui all'articolo 60; 4° i requisiti e le caratteristiche degli organi di frenatura, le caratteristiche del dispositivo di percezione, nonche' le dimensioni dello specchio retrovisivo e le modalita' della sua applicazione di cui all'articolo 61. 5° i requisiti e le caratteristiche degli organi di trazione dei treni automobili nonche' le caratteristiche dei carrelli accodati, di cui all'articolo 62; 6° i modelli dei registri e schedari, da usarsi dalle Regie Prefetture e dai Circoli Ferroviari d'Ispezione, nonche' i modelli delle licenze e delle autorizzazioni di circolazione, delle patenti e delle autorizzazioni alla guida da rilasciarsi agli interessati. Il Ministro per le Comunicazioni ha facolta' di autorizzare: 1° caso per caso il rilascio della patente di abilitazione di primo grado per condurre automobili a favore di chi sia mutilato o presenti altra invalidita' fisica purche' ricorrano le seguenti condizioni: a) il richiedente possegga tutti gli altri requisiti prescritti dal primo capoverso dell'articolo 83, compresi quelli indicati nelle lettere c) e d) del detto capoverso; b) risulti dal certificato medico e dalla prova di esame che il richiedente e' abile a condurre un determinato automobile opportunamente adattato. La validita' della patente di abilitazione si intende in tal caso esclusivamente limitata allo speciale automobile individuato nella patente stessa; 2° di autorizzare caso per caso l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patenti di secondo grado da meno di sei mesi; 3° di autorizzare, caso per caso, l'ammissione agli estimi di idoneita' per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedano il visus dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzione di lenti.

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