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Regio decreto 1740/1933

Art. 100 — Immatricolazione di autoveicoli acquistati nel Regno da cittadini italiani residenti all'estero o da stranieri

ELI /it/regio-decreto/1933/12/08/1740/art/100parte di Regio decreto 1740/1933
Art. 100. Immatricolazione di autoveicoli acquistati nel Regno da cittadini italiani residenti all'estero o da stranieri. Per gli autoveicoli acquistati nel Regno da cittadini italiani residenti all'estero o da stranieri che vi si trovino soltanto di passaggio, la licenza di circolazione o l'autorizzazione alla circolazione puo' essere rilasciata, nei modi prescritti dagli articoli 65, 66, 67, 68 e 69, da qualsiasi Prefettura in seguito a presentazione, in luogo del certificato di residenza, del passaporto, per i cittadini italiani residenti all'estero, o di un certificato rilasciato da un Console dello Stato, al quale appartiene lo straniero, comprovante le generalita' del proprietario e la sua residenza all'estero, e di un certificato, rilasciato dal Reale Automobile Club d'Italia o dal Touring Club Italiano, dal quale risulti l'elezione del suo domicilio presso le sedi del sodalizio che rilascia il certificato stesso.

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