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Regio decreto 695/1933

Art. 8 — Comunicazione delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/8parte di Regio decreto 695/1933
Art. 8. (Comunicazione delle sentenze di condanna pronunciate nel Regno e nelle Colonie). In base a speciali istruzioni loro impartite dalle Amministrazioni centrali, le autorita' giudiziarie ordinarie e quelle militari competenti a dare esecuzione alle sentenze di condanna comunicano le copie di tali sentenze pronunciate a carico di militari: a) per i militari sotto le armi del Regio esercito, della Regia aeronautica, delle Regie truppe coloniali e della Regia guardia di finanza ai Comandi dei corpi cui essi appartengono; b) per i militari della Regia marina, tanto sotto le armi quanto in congedo, se ufficiali al Ministero della marina (Direzione generale personale e servizi militari), se sottufficiali, sottocapi e comuni al Comando superiore del C. R. E. M. (La Spezia); c) per i militari in congedo del Regio esercito, della Regia aeronautica, delle Regie truppe coloniali e della Regia guardia di finanza al Comando del distretto militare nella cui circoscrizione si trova l'autorita' giudiziaria dalla quale e' stata pronunciata la sentenza di prima istanza. Il detto Comando di distretto militare accerta da quale ente (dipendente dall'Amministrazione della guerra o da altro Ministero) e' tenuto in forza agli effetti matricolari il militare condannato (ove beninteso questo non appartenga al distretto medesimo) e gli trasmette la copia della sentenza ricevuta.

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