Regio decreto 695/1933
Art. 6 — Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute
Art. 6. (Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute). Coloro ai quali sia inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne ed i brevetti relativi all'autorita' che ne rivolgera' loro invito. Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, facciano uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dall'art. 233 del Codice penale per l'esercito, o dall'art. 260 del Codice penale militare per la marina, se militari, ovvero, in caso diverso, di quelle previste dall'art. 498 del Codice penale comune.
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