Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 695/1933Art. 50
Regio decreto 695/1933

Art. 50 — Effetti della cessazione della incapacita', in conseguenza di atti di valore

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/50parte di Regio decreto 695/1933
Art. 50. (Effetti della cessazione della incapacita', in conseguenza di atti di valore). Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dal precedente art. 40, eliminando la incapacita', toglie, dalla data in cui esso e' compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo. Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacita' solo dalla data del piu' recente di essi ritenuto a tal uopo efficace a norma delle disposizioni del precedente art. 40. Anche in questo caso, ma solo da tale data, viene ad essere tolto l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 695/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 49 Art. 51 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.