Regio decreto 695/1933
Art. 48 — (Cessazione della incapacita' per riabilitazione, annullamento della sentenza o purgazione di contumacia)
Art. 48. (Cessazione della incapacita' per riabilitazione, annullamento della sentenza o purgazione di contumacia). La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce di guerra al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'art. 1 della legge, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione, ovvero a seguito di annullamento della sentenza, oppure per effetto di purgazione di contumacia per la quale venga dal giudice militare emanata una decisione che piu' non comporti la incapacita'. Dopo il passaggio in cosa giudicata delle cennate decisioni, possono, in base a regolari domande degl'interessati, essere presi in esame, agli effetti delle corrispondenti con cessioni, i titoli a decorazioni al valor militare o a distinzioni onorifiche di guerra, che siano stati conseguiti precedentemente. Le relative concessioni non potranno avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorreranno dalla data in cui i titoli furono acquisiti per coloro nei confronti dei quali sia intervenuto annullamento della sentenza ovvero purgazione della contumacia.
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