Regio decreto 695/1933
Art. 42 — Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni
Art. 42. (Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni). I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, potranno essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali sia concesso il ripristino delle medaglie o della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, quando consti che manco' la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta. Le relative concessioni non potranno peraltro avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.
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