Regio decreto 695/1933
Art. 40 — Atti di valore cospicui o reiterati
Art. 40. (Atti di valore cospicui o reiterati). Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto «cospicuo» di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento. Gli atti di valore molteplici possono essere produttivi del suddetto effetto, anche quando siano soltanto due, che comportino entrambi la concessione della medaglia di bronzo; mentre, se non comportino la concessione di tale ricompensa, dovranno essere non meno di tre.
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