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Regio decreto 695/1933

Art. 18 — Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione

ELI /it/regio-decreto/1933/05/08/695/art/18parte di Regio decreto 695/1933
Art. 18. (Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione). Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del Ministro competente, relativamente ad ex-militari od a persone che non abbiano mai appartenuto alle forze militari, sono fatte sempre direttamente al Ministero sulla cui iniziativa ebbe luogo la concessione delle decorazioni e distinzioni. Se trattasi di condanne, le segnalazioni suddette sono fatte a cura delle autorita' giudiziarie ordinarie, ovvero dei Tribunali militari, ovvero delle autorita' diplomatiche o consolari (per le sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri). Se trattasi di perdita della cittadinanza, le segnalazioni sono fatte a cura delle autorita' diplomatiche e consolari all'estero, per i residenti all'estero; ed a cura degli ufficiali dello stato civile dei comuni del Regno, per i residenti nel Regno, nel caso di cui al 3° comma dell'articolo 12 del presente regolamento. Se trattasi di ordinanze di assegnazione al confino o di ammonizione, le segnalazioni sono fatte a cura dei prefetti del Regno.

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