Regio decreto 695/1933
Art. 15 — Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni
Art. 15. (Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni). Agli effetti della sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce di guerra al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi a) e b) dell'art. 8 della legge, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale viene adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse a senso dei precedenti articoli 9 e 11.
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