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Regio decreto 729/1933

Art. 9 — I magazzini centrali e i depositi centrali sono gestiti da contabili principali

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/9parte di Regio decreto 729/1933
Art. 9. I magazzini centrali e i depositi centrali sono gestiti da contabili principali. Essi hanno la precipua funzione di accentrare, immagazzinare e distribuire il materiale speciale ai magazzini territoriali e ai depositi territoriali secondo gli ordini di volta in volta emanati direttamente dal Ministero dell'aeronautica, Direzione generale dei servizi del materiale e degli aeroporti, in relazione alle esigenze dei reparti d'impiego. Devono, inoltre, compiere tutte le operazioni contabili inerenti a tali materiali che si rendessero successivamente necessarie nello svolgersi del servizio. Il numero dei magazzini centrali e dei depositi centrali e' determinato dal Ministero dell'aeronautica, di concerto con quello delle finanze. I magazzini territoriali e depositi territoriali hanno la precipua funzione di ricevere, immagazzinare e distribuire, secondo gli ordini che saranno di volta in volta emanati dalla Direzione territoriale dei servizi del materiale e degli aeroporti presso il Comando di Z.A.T. competente per territorio, i materiali necessari per il funzionamento dei reparti d'impiego e dei vari servizi, dislocati negli aeroporti in cui i magazzini e i depositi stessi risiedono, eventualmente, anche in altri aeroporti, secondo le norme che all'uopo saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica. Sono gestiti da contabili principali i magazzini territoriali e i depositi territoriali costituiti in determinate localita' per esigenze di particolari servizi o presso aeroporti, sui quali la gestione del materiale speciale assume notevole importanza perche' destinati anche a speciali servizi di mobilitazione. Sono gestiti da contabili secondari i magazzini territoriali e i depositi territoriali costituiti per esigenze di speciali servizi o presso aeroporti ove non esistono magazzini o depositi con contabili principali, o su navi portaerei. Il numero e la sede dei magazzini territoriali e dei depositi territoriali sono determinati dal Ministero dell'aeronautica, in relazione alle esigenze dei servizi.

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