Regio decreto 729/1933
Art. 4 — I direttori di magazzino, di cui all'art
Art. 4. I direttori di magazzino, di cui all'art. 27, nonche' i contabili principali e secondari sono scelti fra il personale in servizio presso la Regia aeronautica e le relative funzioni sono conferite con decreto del Ministero stesso. Le responsabilita' dei funzionari suddetti decorrono dal giorno dell'assunzione del rispettivo servizio che deve risultare da processi verbali e, per i contabili, anche da inventari dai quali deve emergere il debito assunto con la consegna del magazzino.
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