Regio decreto 729/1933
Art. 38 — Le diminuzioni nella consistenza del materiale avvenute per cause di forza maggiore o per furto devono essere…
Art. 38. Le diminuzioni nella consistenza del materiale avvenute per cause di forza maggiore o per furto devono essere giustificate, oltre che dal verbale, di cui al precedente articolo, anche dai seguenti documenti: 1° nei casi di incendio, rovina, inondazione, o altre pubbliche calamita', da una dichiarazione del contabile che aveva in gestione il materiale perduto, corredata dal parere del Comando di presidio aeronautico competente; 2° nei casi di infortunio marittimo, da una dichiarazione del comandante della nave su cui trovavasi il materiale perduto, corredata, dal parere del Comando di dipartimento marittimo competente, se la nave appartenga alla R. Marina, da una dichiarazione della Societa' armatrice corredata dei documenti comprovanti l'avaria e del parere del Comando marittimo competente, se si tratti di nave appartenente alla marina mercantile. Se anche la nave, su cui trovavasi il materiale siasi perduta, in luogo dei documenti sopra elencati, e' sufficente un certificato della autorita' marittima competente, corredato ove sia possibile, da un estratto della polizza di carico, dal quale risulti che il materiale d'aeronautica perduto era stato effettivamente imbarcato; 3° nel caso di reato contro la proprieta', salvo i procedimenti penali e civili a carico dei responsabili, da un estratto autentico del verbale compilato dall'autorita' di pubblica sicurezza nella cui giurisdizione il fatto e' avvenuto. Quando avvengono perdite od avarie da attribuirsi a cause di forza maggiore deve essere fatta immediatamente particolareggiata relazione alle competenti autorita', fornendo le indicazioni necessarie per l'accertamento dei fatti.
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