Regio decreto 729/1933
Art. 22 — Entro quaranta giorni dalla scadenza di ciascun semestre i contabili dei magazzini e depositi centrali devono…
Art. 22. Entro quaranta giorni dalla scadenza di ciascun semestre i contabili dei magazzini e depositi centrali devono trasmettere direttamente al Ministero dell'aeronautica, ed i contabili dei magazzini e dei depositi territoriali devono trasmettere alle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti presso i Comandi di Z.A.T. da cui dipendono: a) un prospetto valutativo della consistenza per ogni gruppo di materiale desunto dai registri valutativi delle variazioni; b) un riassunto generale dei prospetti stessi. Le Direzioni territoriali sovradette, effettuato l'esame ed il riepilogo dei prospetti loro pervenuti li inviano al Ministero entro sessanta giorni dalla scadenza di ciascun semestre.
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