Regio decreto 729/1933
Art. 13 — I materiali distribuiti ai reparti o alle officine quale mezzo necessario per il loro funzionamento e per i q…
Art. 13. I materiali distribuiti ai reparti o alle officine quale mezzo necessario per il loro funzionamento e per i quali non si deve rendere conto giudiziale, sono tenuti in evidenza da chi li ha in consegna mediante appositi inventari e scritture sotto la vigilanza di un funzionario all'uopo designato in ogni aeroporto. Gli inventari dei materiali sovraindicati risultano altresi' da appositi registri tenuti dalle Direzioni territoriali dei servizi del materiale e degli aeroporti. Ogni variazione nelle consistenze degli inventari e' annotata nei registri suddetti.
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