Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 729/1933Art. 11
Regio decreto 729/1933

Art. 11 — Tutto il materiale speciale di aeronautica all'atto del passaggio in proprieta' dello Stato deve essere assun…

ELI /it/regio-decreto/1933/04/06/729/art/11parte di Regio decreto 729/1933
Art. 11. Tutto il materiale speciale di aeronautica all'atto del passaggio in proprieta' dello Stato deve essere assunto in carico dai contabili che ne sono responsabili e che ne debbono rendere il conto giudiziale, classificato per gruppi e categorie secondo i nomenclatori. E' fatta eccezione per i materiali di consumo di immediato impiego, il valore dei quali non ecceda L. 500.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 729/1933 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.