Regio decreto 729/1933
Art. 1
Regolamento per la gestione del materiale speciale di aeronautica. Art. 1. Per materiale speciale di aeronautica s'intende tutto il materiale mobile, compreso quello di consumo, impiegato o da impiegarsi dagli Enti ed Uffici dipendenti dal Ministero dell'aeronautica, eccettuato quello inerente ai servizi di commissariato e di sanita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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