Regio decreto 2051/1932
Art. 99 — Con disposizioni da emanare dal ministero della guerra sara' provveduto a determinare le modalita' pel confer…
Art. 99. Con disposizioni da emanare dal ministero della guerra sara' provveduto a determinare le modalita' pel conferimento delle medaglie e dei diplomi di benemerenza, la nomina dei tiratori scelti e di classe e i modelli dei relativi diplomi e distintivi, come di ogni altro distintivo occorrente alle sezioni. Sara' parimenti provveduto con separate disposizioni a disciplinare l'uso e la forma della bandiera delle sezioni e l'emblema del tiro a segno nazionale. Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re: Il Ministro per la guerra: Gazzera.
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