Regio decreto 2051/1932
Art. 96 — Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le sezioni di tiro a segno presenteranno al com…
Art. 96. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le sezioni di tiro a segno presenteranno al comando della divisione militare un ruolo suppletivo dei tiratori che non abbiano versato la quota d'iscrizione dovuta per il 1932 anche se essi siano stati iscritti d'ufficio nei ruoli di tale anno per non aver presentato domanda di dimissioni entro il 30 settembre 1931. Il ruolo sara' passato all'esattore per la riscossione, osservandosi le modalita' prescritte negli articoli 48, 49 e 50 del presente regolamento. I termini del 30 novembre e del 15 dicembre ivi indicati si intendono sostituiti rispettivamente dai termini di due mesi e tre mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Il ruolo sara' rimesso all'esattore entro quattro mesi dalla stessa entrata in vigore del regolamento.
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