Regio decreto 2051/1932
Art. 94 — Le sezioni provenienti dalle societa' comunali di tiro a segno, contemplate dall'art
Art. 94. Le sezioni provenienti dalle societa' comunali di tiro a segno, contemplate dall'art. 17 della legge 2 luglio 1882, n. 883, che, per qualsiasi causa, non siano in grado di funzionare proficuamente, potranno, in qualunque momento, essere sciolte, su conforme avviso del comandante della divisione militare e del prefetto della provincia, territorialmente competenti. Le attivita' della disciolta sezione saranno devolute a beneficio della sezione del mandamento o di altra sezione della provincia. I provvedimenti di cui sopra sono presi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.
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