Regio decreto 2051/1932
Art. 88 — Non e' consentito il conferimento di piu' di una medaglia
Art. 88. Non e' consentito il conferimento di piu' di una medaglia. Puo' solo essere decretata, dopo trascorso un quinquennio, la commutazione di una medaglia d'argento in medaglia d'oro. Valgono, per il conferimento delle medaglie, anche le benemerenze acquisite verso l'istituzione anteriormente alla legge 17 aprile 1930, n. 479.
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