Regio decreto 2051/1932
Art. 82 — Le gare generali sono indette dal ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative
Art. 82. Le gare generali sono indette dal ministero della guerra, che contribuisce nelle spese relative. Sono organizzate e dirette da una commissione esecutiva nominata con decreto ministeriale. Possono avere anche carattere internazionale.
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