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Regio decreto 2051/1932

Art. 78 — Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di eta…

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Art. 78. Possono essere ammessi a sparare con l'arma da guerra solo i tiratori che abbiano compiuto il 16° anno di eta' e che abbiano in precedenza ricevuto adeguata istruzione sul maneggio delle armi.

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