Regio decreto 2051/1932
Art. 7 — E' in facolta' del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni …
Art. 7. E' in facolta' del ministro per la guerra di sospendere entro cinque giorni l'esecuzione delle deliberazioni nelle quali rappresentante del ministero abbia espresso voto contrario.
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