Regio decreto 2051/1932
Art. 64 — Alle pratiche per l'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei campi e ai relativi at…
Art. 64. Alle pratiche per l'acquisto dei terreni occorrenti per l'impianto o l'ampliamento dei campi e ai relativi atti contrattuali provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro, applicandosi per i pagamenti le norme fissate per lavori.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.