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Regio decreto 2051/1932

Art. 62 — Agli appalti dei lavori e ai relativi contratti provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto …

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/62parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 62. Agli appalti dei lavori e ai relativi contratti provvedono gli uffici del genio militare in nome e per conto delle sezioni di tiro a segno, sotto l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme stabilite per i lavori del genio militare. Nei capitolati sara' inserta una clausola per stabilire che i pagamenti all'impresa saranno effettuati direttamente dalla sezione di tiro, sulla base dei certificati di avanzamento e di collaudo dei lavori rilasciati dagli uffici del genio militare. Nei capitolati sara' altresi' avvertito che il contratto di appalto, mentre vincola l'appaltatore fin dalla sua firma, non obbliga la sezione finche non abbia riportato l'approvazione da parte delle autorita' militari competenti.

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