Regio decreto 2051/1932
Art. 60 — Le risultanze delle ispezioni ordinarie saranno esposte in apposito verbale e comunicate al consiglio diretti…
Art. 60. Le risultanze delle ispezioni ordinarie saranno esposte in apposito verbale e comunicate al consiglio direttivo, che, in deliberazione speciale, deve prenderne atto ed eventualmente aggiungere le proprie deduzioni. Il verbale sara' poi trasmesso dall'ispettore al comando della divisione militare, corredato di una separata relazione, contenente le sue osservazioni riservate. Il comando della divisione militare rimettera' gli atti al Ministero della guerra col suo parere. Per le ispezioni straordinarie e' compilata soltanto una relazione, che viene rimessa al ministero pel tramite del comando della divisione militare, salvo che l'ispezione sia effettuata da funzionari del ministero, i quali riferiscono direttamente.
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