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Regio decreto 2051/1932

Art. 54 — Il decimo degli introiti delle tasse annuali d'iscrizione, che, a sensi dell'art

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Art. 54. Il decimo degli introiti delle tasse annuali d'iscrizione, che, a sensi dell'art. 11 della legge, le sezioni devono corrispondere a favore dell'unione italiana di tiro a segno, e' trasferito, a mezzo di postagiro, in tre periodi distinti, e cioe' il 1° entro il 31 marzo, il 2° entro il 30 giugno e il 3° entro il 31 dicembre di ogni anno, sul conto corrente intestato all'unione stessa presso l'ufficio dei conti correnti postali di Roma.

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