Regio decreto 2051/1932
Art. 37 — Salvo quanto e' disposto dall'ultimo comma dell'art
Art. 37. Salvo quanto e' disposto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge, le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli inscritti alle sezioni di tiro a segno danno luogo a provvedimenti disciplinari da parte dei consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda dei casi, il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da quindici giorni a sei mesi.
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