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Regio decreto 2051/1932

Art. 37 — Salvo quanto e' disposto dall'ultimo comma dell'art

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/37parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 37. Salvo quanto e' disposto dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge, le mancanze ed infrazioni in cui incorrano gli inscritti alle sezioni di tiro a segno danno luogo a provvedimenti disciplinari da parte dei consigli direttivi, che possono infliggere, a seconda dei casi, il rimprovero scritto o la sospensione temporanea dalle esercitazioni, o dalla frequenza dei locali del tiro da quindici giorni a sei mesi.

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