Regio decreto 2051/1932
Art. 33 — Ove le trasgressioni del presidente o di un componente della direzione del tiro assumano speciale gravita', i…
Art. 33. Ove le trasgressioni del presidente o di un componente della direzione del tiro assumano speciale gravita', il ministero della guerra, contestati all'interessato i fatti addebitatigli, provvede ad esonerarlo d'ufficio, sentito il parere del comandante della divisione militare. Ove le trasgressioni siano imputabili al delegato dell'unione italiana di tiro a segno o del comune, il ministro invita rispettivamente la presidenza dell'unione o il podesta' a sostituirli nell'incarico.
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