Regio decreto 2051/1932
Art. 24 — Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N
Art. 24. Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa. Il direttore del tiro e' responsabile dell'andamento e della esecuzione del tiro.
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