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Regio decreto 2051/1932

Art. 24 — Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N

ELI /it/regio-decreto/1932/11/21/2051/art/24parte di Regio decreto 2051/1932
Art. 24. Il direttore del tiro, il vice direttore e i commissari di tiro, se ufficiali della M.V.S.N. o ufficiali del R. esercito in congedo, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati come in servizio senza assegni ai soli effetti disciplinari e vestono la divisa. Il direttore del tiro e' responsabile dell'andamento e della esecuzione del tiro.

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