Regio decreto 2051/1932
Art. 22 — Nei casi d'urgenza, il presidente puo' prendere le deliberazioni spettanti al consiglio, salvo a sottoporle a…
Art. 22. Nei casi d'urgenza, il presidente puo' prendere le deliberazioni spettanti al consiglio, salvo a sottoporle alla ratifica del consiglio stesso alla prima riunione e dandone nel frattempo comunicazione al comando della divisione militare nei termini di cui all'articolo precedente. Puo' anche disporre perche' le deliberazioni siano subito eseguite, ma informandone immediatamente il comando della divisione militare.
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