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Regio decreto 2051/1932

Art. 16 — Il presidente e i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati

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Art. 16. Il presidente e i membri del consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il comandante della divisione militare, peraltro, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del presidente che non dia prova di sufficiente interessamento e puo' chiedere per lo stesso motivo all'amministrazione comunale e alla unione italiana di tiro a segno la sostituzione dei rispettivi delegati.

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