Regio decreto 2051/1932
Art. 14 — Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suo…
Art. 14. Il delegato dell'unione italiana di tiro a segno e' nominato dalla presidenza dell'unione su proposta dei suoi ordini provinciali. La nomina e' comunicata dalla presidenza al comando della divisione militare, che provvede a notificarla all'interessato.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2051/1932 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.