Regio decreto 2051/1932
Art. 10 — Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comand…
Art. 10. Nei comuni capiluoghi di provincia o di mandamento presso i quali non esista sezione di tiro a segno i comandi di legione della M.V.S.N., previe intese col podesta', promuovono con i mezzi che riterranno piu' opportuni la raccolta, di adesioni per l'iscrizione al tiro a segno nazionale. Qualora siansi verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge, detti comandi ne informano il comando della divisione, il quale propone al ministero della guerra la costituzione della sezione, che ha luogo per decreto dello stesso ministero, sentito il prefetto della provincia.
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